Il D.P.R. n° 151 del 01/08/2011“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi” è il nuovo regolamento che, recependo quanto previsto dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122 in materia di snellimento dell’attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati. Il nuovo regolamento, nell’ALLEGATO 1, attualizza l’elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi. L’art. 4, comma 4 del suddetto decreto stabilisce inoltre l’obbligo di Certificazione di Resistenza al fuoco per le attività di cui all’ALLEGATO 1.

Il DECRETO LEGISLATIVO del 7 agosto 2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151” sostituisce integralmente il vecchio D.M. 04/05/1998, ed è un regolamento che riassume tutte le disposizioni precedenti relativamente agli adempimenti necessari per ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) da parte del Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

La documentazione tecnica da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI, è riportata nell’Allegato II al D.M. del 7 Agosto 2012. Di seguito si riporta la documentazione tecnica richiesta per:

Download documentazione per pratiche da presentare al comando dei Vigili del Fuoco:

Elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco (con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura)

Si intendono tutti i materiali da costruzione non soggetti ad omologazione ministeriale; in seguito alla prova di laboratorio quindi viene emesso solo un rapporto di prova, non essendo prevista la procedura di omologazione: pilastri, travi, solai, pareti, protezioni di impianti e/o attraversamenti, controsoffitti. Per questi sono richieste:

  • Certificazione/i di resistenza al fuoco a firma di professionista antincendio (PIN 2.2 2012 CERT.REI) : Documento che certifica la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi ivi descritti; il professionista che lo redige si assume la responsabilità della correttezza delle valutazioni fatte, sia che abbia fatto ricorso a metodi sperimentali che tabellari che analitici.
  • Relazioni di calcolo integrali, rapporti di prova e di classificazione, estratti dei fascicoli tecnici, e quant’altro ritenuto necessario a comprovare la resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi certificati. (REL REI)