ANALISI CHIMICA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO: METODOLOGIA DI INDAGINE

La Normativa attualmente vigente, il D.M. 161/2012 “Nuovo regolamento su terre e rocce da scavo”, riporta le procedure operative per le terre e rocce da scavo per cantieri di grandi dimensioni, il cui quantitativo superi i 6000 mc.
L’art. 13 del suddetto decreto, esclude dal campo di applicazione della legge il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato.
La Regione Veneto, per sopperire ad un momentaneo vuoto normativo in relazione alla gestione delle terre e rocce da scavo per cantieri di piccole dimensioni, in quantitativi movimentati fino a 6.000 mc, ha emesso il DGRV 179/2013.
Nello specifico, l’Allegato A del DGRV 179/2013 prevede, che, per le seguenti tipologie di interventi:

  • Interventi sottoposti a V.I.A. e/o A.I.A.
  • Interventi sottoposti a permesso a costruire
  • Interventi sottoposti a denuncia di inizio attività (D.I.A.)
  • Lavori pubblici non soggetti né a V.I.A. o A.I.A., né a permesso a costruire, né a denuncia di inizio attività (D.I.A.)

in cui risulti un quantitativo di terre o rocce da scavo fino a 6000 mc, debba essere svolta un’indagine ambientale al fine di rappresentare in modo adeguato le caratteristiche del terreno da scavare, comprendente il prelevamento dei campioni da sottoporre ad analisi chimiche, indirizzate alla verifica dei parametri più idonei in relazione alla tipologia del sito ed ai risultati derivanti dall’inquadramento geologico (con particolare riferimento alla stratigrafia) e dall’analisi storica del sito.
Operativamente si procederà prelevando uno o più campioni secondo le modalità previste dalla legge che verranno sottoposti ad analisi chimiche per la ricerca delle concentrazioni di determinati parametri (a seconda della tipologia di sito). Per quanto riguarda la metodologia di campionamento, la normativa recita:
“Ai fini di ottenere l’obiettivo di ricostruire il profilo verticale della concentrazione degli inquinanti nel terreno, i campioni da portare in laboratorio dovranno essere privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull’aliquota di granulometria inferiore a 2 mm.”
Nel caso il terreno non risulti contaminato, (caso preferibile), per ciascuna categoria di intervento di cui sopra, il decreto elenca tipologie di intervento da adottarsi in funzione del processo produttivo di origine.
Nel caso che il terreno risulti contaminato, cioè anche se soltanto uno tra gli elementi ricercati risultasse avere concentrazioni maggiori ai limiti della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV – Titolo V del D.lgs. n. 152/2006, dovranno essere attivate le procedure previste nel medesimo Titolo V (fatti salvi i casi in cui tale superamento sia determinato da fenomeni naturali).
Invece, gli Interventi non sottoposti né a V.I.A., né a A.I.A., né a permesso a costruire, né a denuncia di inizio attività (D.I.A.), essendo modesti lavori di manutenzione e/o di riparazione, spesso eseguiti in via d’urgenza, che producono quantità poco significative di materiale di scavo, spesso quasi del tutto riutilizzato in cantiere e che, per le loro particolari caratteristiche, non hanno alcuna incidenza urbanistico/edilizia sul territorio e, quindi, non sono sottoposti ad alcun provvedimento autorizzativo, né espresso né tacito.
I materiali di scavo derivanti da tali attività, se riutilizzati in sito, non necessitano di alcuna procedura di verifica, mentre quelli esportati, in quanto esuberanti le necessità di riuso in cantiere, possono essere gestiti come sottoprodotti nel rispetto delle seguente modalità:

  • Attività di manutenzione e/o di riparazione alle infrastrutture (reti viarie, ferroviarie) e ai sottoservizi (fognature, acquedotti, gas, elettricità, telefoniche, ecc.)
  • Attività di florovivaismo (manutenzione aree verdi, a parco, a giardino, ecc.)
  • Attività di manutenzione ordinaria, ecc.; per queste attività non è prevista alcuna verifica, purchè il materiale complessivamente scavato nell’ambito del cantiere non superi la quantità di 200 mc e il sito non rientri fra quelli indicati ai punti 2.1.1 del decreto (opere/interventi da svolgere in aree pubbliche o private interessate dalla presenza di: attività industriali o artigianali,in essere o dismesse, serbatoi o cisterne interrate, sia dismesse che rimosse che in uso e che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modifiche e integrazioni) e 2.1.3 del decreto (Opere/interventi da realizzare in aree pubbliche o private ubicate: entro una fascia di 20 metri dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico, così come individuate all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, del d.lgs. 30/4/1992, n. 285 e successive modifiche, in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera).
  • Attività di manutenzione alvei di scolo ed irrigui.
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Applicazioni

  • Analisi ambientale di interventi sottoposti a V.I.A. e/o A.I.A., interventi sottoposti a permesso a costruire, interventi sottoposti a denuncia di inizio attività (D.I.A.), lavori pubblici non soggetti né a V.I.A. o A.I.A., né a permesso a costruire, né a denuncia di inizio attività (D.I.A.)

Strumentazione

ESCAVATORE – SONDA – CONTENITORI ADEGUATI DOVE RIPORRE I CAMPIONI DA CONSERVARE IN LUOGO ADEGUATO A PRESERVARNE INALTERATE LE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE – STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO PER ANALISI CHIMICHE, TEST DI CESSIONE, ECC

Normativa di riferimento

DGRV 179/2013